L’Agenzia delle Entrate ha deciso di dare ulteriori chiarimenti agli italiani sul Bonus Carburante: cosa dice la circolare a riguardo.
In queste ore si sta parlando tantissimo del bonus carburante, che però ha confuso tantissimo i cittadini. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha deciso di lanciare una circolare per chiarire ogni punto: andiamo a vedere cosa c’è scritto.
In queste ore sono finalmente arrivati chiarimenti ufficiali in merito al bonus carburante o anche noto come bonus benzina. Infatti questo si va ad unire al decreto Ucraina bis (art. 2 decreto – legge n. 21 del 2022) come convertito in legge. Questa nuova misura di sostegno è stata voluta dal legislatore servirà per combattere il caro benzina di questi ultimi tempi. Tale misura non deve comunque essere confusa con il bonus 200 euro “una tantum” del decreto Aiuti (art. 31, 32 e 33).
Quindi il bonus carburanti o benzina è un buono di 200 euro che le aziende, del settore privato, possono decidere di concedere ai propri lavoratori. Questo si concretizza per l’anno 2022, con l’importo del valore dei buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, che però non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente stesso. Questa quindi è un bonus in cui decideranno i datori di lavoro se concederlo o meno, visto che appunto non si tratta di un obbligo. Andiamo quindi a vedere tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i datori di lavoro che possono concedere il bonus sono presenti nella Circolare n. 27E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il bonus può essere concesso solo dalle aziende settore privato. Quindi sono esclusi dal provvedimento coloro che lavorano nella pubblica amministrazione. Il bonus può essere riconosciuto da: enti pubblici economici; soggetti che non svolgono attività commerciale; lavoratori autonomi (ad esempio studi professionali).
Inoltre sempre nello stesso documento è chiarito che: può essere riconosciuto solo a coloro che sono “lavoratori dipendenti”, senza limiti di reddito; il costo del bonus carburante (bonus benzina) è interamente deducibile per l’impresa; rientra nella definizione di “bonus carburante” anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che l’agevolazione in esame si somma ad altri eventuali beni o servizi erogati al dipendente nel medesimo periodo d’imposta.
Tutto ciò significa che il bonus è superiore rispetto alla soglia attualmente prevista, per la generalità dei fringe benefit, di esenzione dall’IRPEF (art. 51 comma 3 TUIR), fissata a 258,23 euro. infine questo significa che ai fini dell’esenzione i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere: un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina; un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi tra cui sono compresi altri bonus per i carburanti.
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