L’ultima legge di bilancio ha introdotto delle importanti novità relativa al Bonus Renzi: scopriamo di cosa si tratta
Con il termine Bonus Fiscale o Bonus Irpef o Bonus Renzi, si vuole indicare il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di bilancio 2020 (c.d. “Cura Italia”) dal 1 luglio 2020.
Si tratta di un contributo massimo netto di 1.200 euro annuali, pari a 100 euro mensili. L’incentivo è previsto a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con un reddito annuo complessivo tra gli 8.000 e i 40.000 euro. La misura viene erogato mensilmente in busta paga o viene riconosciuto come bonus fiscale (per i redditi fino a 27.999,99 euro) o come detrazione fiscale (per i redditi tra 28.000 euro e 40.000 euro) in sede di dichiarazione dei redditi. La recente legge di bilancio ha modificato le circostante in con cui si può usufruire del bonus Renzi.
Tutte le novità sul Bonus Renzi
La Legge di bilancio 2022 non apportato alcuna modifica alla somma concessa, che resta sempre pari a 1.200 euro annui, ossia 100 per ogni mese. Il provvedimento ha cambiato i sui presupposti applicativi che consentono ai lavoratori di godere di questa somma in busta paga. Le novità sono disciplinate nel comma 3 del primo articolo, che modifica una parte del decreto legge del 2020. In questo provvedimento si leggeva: “È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito. L’importo è pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021. Sempreché il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro”.
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Con l’ultima Legge di bilancio prevede che il trattamento è riconosciuto se il reddito non è superiore a 15mila euro. Dunque, il tetto per ricevere il bonus viene quindi abbassato. Tuttavia, in casi specifici, il trattamento integrativo è concesso anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro. Se ne avrà comunque diritto se la somma delle altre detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) è superiore all’imposta lorda (calcolata in base agli scaglioni del reddito).
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In questo caso, si legge, “il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”. Di conseguenza, nel caso in cui il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
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