Nuova circolare dell’INPS che annuncia l’estensione dell’assegno unico a tutti gli italiani: cosa cambia
Il 28 febbraio è il termine ultimo per presentare domanda per ottenere l’assegno unico e universale per i figli. Vista la scadenza imminente, l’Inps ha pubblicato una circolare esplicativa su come ottenere l’assegno unico che verrà erogato a partire dal mese di marzo 2022.
Le domande per ottenere la nuova agevolazione a sostegno delle famiglie con figli è partita il 1° gennaio. La nuova circolare dell’Inps ha chiarito quali sono i requisiti necessari, le maggiorazioni degli importi e le misure abrogate. Nel documento si legge che la domanda può essere effettuata anche senza Isee, avendo diritto alla quota minima dell’assegno. Il pagamento viene inoltre effettuato al genitore richiedente solo se questi non seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori. Scopriamo tutti i dettagli in merito.
Assegno unico per i figli, le istruzioni dell’Inps
Nella domanda per l’assegno unico per i figli, il genitore può selezionare due opzioni di pagamento: “in misura intera” oppure “ripartita“. Il richiedente ha quindi la possibilità di scegliere diverse opzioni per l’imputazione del pagamento. Nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Nel caso di genitori separati o divorziati che siano d’accordo sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero scegliere il pagamento ripartito al 50%.
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In caso di affidamento temporaneo o preadottivo, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola prevede che l’intero pagamento arrivi al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso invece, si può scegliere il pagamento ripartito al 50%. In ogni caso il secondo genitore può sempre modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
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Anche in caso di affidamento condiviso del minore, il giudice può anche stabilire il collocamento del minore presso il richiedente con un provvedimento. In questo caso si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario. Resta comunque per l’altro genitore la possibilità di modificare la domanda in un secondo momento scegliendo il pagamento ripartito al 50%.
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