La riforma Cartabia ha ottenuto la doppia fiducia da parte delle Camere ed il processo penale va verso drastiche modifiche. Tutte le novità
Il processo penale va verso un profondo cambiamento a seguito dell’approvazione della riforma Cartabia. Si mira, così, ad una maggiore efficienza e celerità dei procedimenti giudiziari. Scopriamo nel dettaglio tutti i cambiamenti, articolati in dieci grandi punti.
1. Introduzione di una disciplina organica della Giustizia riparativa
L’articolo 1 comma 18 vuole dare vita ad una disciplina organica della giustizia riparativa, mediante una partecipazione attiva della vittima e dell’autore del reato nel processo.
Verrà coniata la definizione di vittima del reato, sarà definito in tal modo anche il familiare di una persona morta come conseguenza di un reato. In ogni stato e grado del procedimento si potrà fare ricorso ai programmi di giustizia riparativa, previo consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato. Necessaria, però, sarà anche la positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria per quanto riguarda l’utilità del programma. In caso di esito negativo, questo non avrà effetti negativi né per la vittima, né per l’autore del reato.
2. Rimodulazione delle indagini preliminari e “ragionevole previsione di condanna”
La riforma incide sulla durata delle indagini preliminari e sul regime delle proroghe.
La durata ordinaria delle indagini preliminari è calcolata dal momento della iscrizione della persona a cui il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato:
- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno per la generalità dei delitti;
- un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai reati di particolare gravità.
Nel caso di gravità delle indagini si potrà richiedere la proroga, per una sola volta, in un lasso di tempo non superiore a sei mesi. L’iscrizione nel registro delle notizie di reato potrà essere retrodatata, nel caso di una eventuale tardiva iscrizione. Spetterà al giudice accertare la tempestiva iscrizione ed, eventualmente, retrodatarla.
L’interessato potrà chiedere la retrodatazione in un termine massimo stabilito a pena di inammissibilità. Ed avrà, anche, l’onere di motivare le sue ragioni. Inoltre, in tema di archiviazione e di sentenza di non luogo a procedere, il criterio dell’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, necessari appunto a giustificarli, è sostituita con quello dell’inidoneità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna“.
3. I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali saranno fissati con legge del Parlamento
Per evitare che siano i magistrati operanti a scegliere la trattazione delle varie tipologie di reato, la riforma ha deciso di adottare i criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, affidando tale compito al Parlamento.
4. Il patteggiamento
L’articolo 444 c.p.p. verrà modificato nella parte relativa ai presupposti per accedere all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
Il Governo dovrà stabilire che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà comprendere la confisca facoltativa e la determinazione del suo oggetto e ammontare. Nell’eventualità in cui la pena detentiva da applicare superi due anni, invece, l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà estendersi alle pene accessorie e alla loro durata. Inoltre, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non avrà efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi, allo scopo di ridurre gli effetti extra-penali della stessa.
5. Inappellabilità della sentenza di proscioglimento
Allo stato attuale, è prevista l’inappellabilità della sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni sanzionate con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (ammenda o arresto).
La riforma prevede una estensione dell’inappellabilità anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (multa o reclusione).
Processo penale, i restanti cinque punti post riforma
6. Estensione della querela
La querela è stata estesa ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. La riforma prevede di introdurre la procedibilità a querela anche per il reato di lesioni stradali colpose gravi previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, c.p. Sarà, però, necessario consentire la procedibilità d’ufficio per la salvaguardia dei soggetti deboli, quando la persona offesa sia minore di età o inferma.
7. Modiche dell’applicabilità delle cause di non punibilità per tenuità del fatto
In base a quanto sostenuto da diversi studiosi, la riforma ha lo scopo di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.p.. a quei reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. In caso di reati legati alla violenza contro le donne e violenza domestica, non si potrà mai beneficiare di tale istituto.
8. Sospensione del procedimento penale e messa alla prova
La disciplina della sospensione del procedimento e messa alla prova verrà estesa ai reati che siano puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni e purché l’autore acconsenta a intraprendere percorsi risocializzanti o riparatori (ex. art. 550 comma 2 c.p.p.).
9. Nuova disciplina delle notificazioni
Per garantire la celerità del procedimento, solo le prime notificazione dovranno essere effettuata personalmente all’imputato. Le altre, invece, potranno essere effettuate al domicilio del difensore eletto. L’imputato avrà, dunque, l’onere di comunicare al proprio difensore un recapito idoneo. Nel caso in cui ciò non avvenga, per cause a lui imputabili, l’omessa o ritardata notifica da parte del difensore, nei confronti del suo assistito, non comporterà inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore.
10. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima
Il nuovo articolo 344 bis c.p.p. prevede l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Per l’appello i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione vengono fissati in 2 anni; in cassazione, invece, il termine è di un anno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA – Antonella Forte, praticante avvocato penalista
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